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Le opere di cui all'articolo 1 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1989 al 27 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13~art3 · fonte su Normattiva