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((I piani hanno validita' decennale e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

  • a)l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
  • b)la quota delle aree da cedere in proprieta' entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge;
  • c)la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
  • d)i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale)).

Testo in vigore dal 31 ottobre 1971 al 2 luglio 1974

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1962 al 31 ottobre 1971. 221 parole tolte, 104 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 10 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo articolo 19, tenendo conto delle aree gia' prescelte dal Comune o dal Consorzio per l'esecuzione del proprio programma e per l'utilizzazione, ai fini del primo comma dell'articolo 10, delle aree di cui all'articolo 16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi. Nel caso di piano comunale, l'elenco e' compilato da una Commissione presieduta dal sindaco e compostaaggiunto: I piani hanno validita' decennale e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) tolto: di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza aggiunto: l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) tolto: del capo dell'Ufficio tecnico comunale aggiunto: la quota delle aree da cedere in proprieta' entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge;

c) tolto: dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile o di un suo delegato aggiunto: la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

d) tolto: del presidente dell'Istituto autonomo provinciale per le case popolari o di un suo delegato;

tolto: e) di un rappresentante dell'I.N.A.-Casa. Nel caso di piano consorziale, la composizione della Commissione rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c), d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun Comune, aderente al Consorzio. Il presidente di questo presiede la Commissione. Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'articolo 10 aggiunto: i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art11 · fonte del testo