Art. 12
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((L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della, legge 15 gennaio 1885, n. 2892. L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l'indennita' fissata. In aggiunta all'indennita', e' contemporaneamente corrisposta, al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno)). 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 9 aprile 1965, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 17/04/1965, n. 98) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione: a) dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione; b) dell'art. 16, primo comma, di detta legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione."
L. 21 luglio 1965, n. 904
2La L. 21 luglio 1965, n. 904 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni legislative nelle quali sia fatto rinvio, per la determinazione dell'indennita' di espropriazione, all'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si intendono modificate in conformita' del primo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo sostituito con l'articolo 1 della presente legge."
Testo in vigore dal 1 agosto 1965 al 31 ottobre 1971
