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((L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della, legge 15 gennaio 1885, n. 2892. L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l'indennita' fissata. In aggiunta all'indennita', e' contemporaneamente corrisposta, al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno)). 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 9 aprile 1965, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 17/04/1965, n. 98) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione: a) dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione; b) dell'art. 16, primo comma, di detta legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione."

L. 21 luglio 1965, n. 904

2

La L. 21 luglio 1965, n. 904 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni legislative nelle quali sia fatto rinvio, per la determinazione dell'indennita' di espropriazione, all'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si intendono modificate in conformita' del primo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo sostituito con l'articolo 1 della presente legge."

Testo in vigore dal 1 agosto 1965 al 31 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 22/1965

    Illegittimità dichiarata
    9 aprile 1965

    Per quanto attiene alla determinazione dell'indennità nei riguardi dei proprietari delle zone comprese nei piani urbanistici di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, nel sistema di tale legge è posta in essere una situazione di incertezza o di alea, derivante dal concorso di vari elementi (lunga durata del periodo di validità dei piani, sui beni privati, facoltà accordata ai comuni e ai consorzi, indicati nell'art. 1, di effettuare le espropriazioni gradualmente) tali da importare la possibilità che, nell'intervallo fra l'adozione dei piani e la loro attuazione si verifichino eventi perturbatori che rendano la liquidazione dell'indennità simbolica o irrisoria. È pertanto illegittimo, in relazione all'art. 42, terzo comma della Costituzione, l'art. 12, prima parte del secondo comma, della citata legge n. 167 del 1962, in quanto viola la garanzia costituzionale del diritto di proprietà, sotto il riflesso che non sottrae la liquidazione dell'indennità. in favore dei proprietari espropriati, all'incidenza di elementi aleatori, connessi alla dissociazione dell'indennità stessa e dell'effettiva sua corresponsione.

    Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 12 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare · Art. 9 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1965 al 1 agosto 1965. 77 parole tolte, 105 parole aggiunte.

tolto: L'Ufficio tecnico erariale determina l'indennita'aggiunto: L'indennita' di espropriazione delle aree tolto: nella misura prevista dalla legge 25 giugno 1865 aggiunto: e' determinata dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13 della, legge 15 gennaio 1885, n. tolto: 2359. Il valore venale e' riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano e va determinato senza tenere conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano. aggiunto: 2892. L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto tolto: l'indennita' da esso fissata. Resta impregiudicata la facolta' dei Comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti aggiunto: ed al sindaco l'indennita' fissata. In aggiunta all'indennita', e' contemporaneamente corrisposta, al proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 luglio 1965, n. 904

    La L. 21 luglio 1965, n. 904 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni legislative nelle quali sia fatto rinvio, per la determinazione dell'indennita' di espropriazione, all'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, si intendono modificate in conformita' del primo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo sostituito con l'articolo 1 della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;167~art12 · fonte del testo