Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1965 al 1 agosto 1965. Leggi il testo vigente →
L'Ufficio tecnico erariale determina l'indennita' di espropriazione delle aree nella misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il valore venale e' riferito a due anni precedenti alla deliberazione comunale di adozione del piano e va determinato senza tenere conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla formazione e attuazione del piano. 1 L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennita' da esso fissata. Resta impregiudicata la facolta' dei Comuni e degli enti di cui all'articolo 10, terzo comma, di procedere all'espropriazione avvalendosi di altre norme vigenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 9 aprile 1965, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 17/04/1965, n. 98) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione: a) dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione; b) dell'art. 16, primo comma, di detta legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione."
Testo in vigore dal 18 aprile 1965 al 1 agosto 1965
