Art. 9 — Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici
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Alla spesa per il personale dipendente dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso un ente pubblico questo e', altresi', tenuto a versare all'Amministrazione statale, cui il personale stesso appartiene, l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsto dalla legge.
Testo in vigore dal 12 novembre 1973 al 8 novembre 1989
