Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1939 al 19 aprile 1942. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 24 aprile 1939, n. 640.
Abrogato dal 18 maggio 1939
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1939 al 19 aprile 1942. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 24 aprile 1939, n. 640.
Abrogato dal 18 maggio 1939
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1929 al 18 maggio 1939. 26 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'eta' per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55 del Codice civile, e' ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a quattordici anni compiuti per la donna.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 24 APRILE 1939, N. 640
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art1 · fonte del testo