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L'eta' per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55 del Codice civile, e' ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a quattordici anni compiuti per la donna.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 18 maggio 1939

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art1 · fonte del testo