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[1]Quando concorrano gravi motivi, oltre che dagli impedimenti indicati nell'art. 68 del Codice civile, puo' essere altresi' accordata dispensa dagli impedimenti indicati negli articoli 57, 60 e 62 del Codice civile.

[2]La dispensa e' accordata dal Re o dalle autorita' a cio' delegate.

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 18 maggio 1939

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art2 · fonte del testo