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[1]L'art. 63 del Codice civile e' cosi' modificato:

[2]«Il minore non puo' contrarre matrimonio senza il consenso del genitore che esercita la patria potesta' o senza il consenso del tutore.

[3]«Per il matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti si richiede il consenso del genitore che esercita la tutela e, in mancanza, del tutore.

[4]«Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede il consenso del tutore.

[5]«Al matrimonio del figlio adottivo e' necessario anche il consenso dell'adottante».

[6]L'art. 67 e' cosi' modificato:

[7]«Qualora sia negato il consenso, il matrimonio puo', per gravi motivi, essere autorizzato dal procuratore generale presso la Corte di appello».

Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 18 maggio 1939

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1929-05-27;847~art3 · fonte del testo