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[1]L'art. 63 del Codice civile e' cosi' modificato:
[2]«Il minore non puo' contrarre matrimonio senza il consenso del genitore che esercita la patria potesta' o senza il consenso del tutore.
[3]«Per il matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti si richiede il consenso del genitore che esercita la tutela e, in mancanza, del tutore.
[4]«Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede il consenso del tutore.
[5]«Al matrimonio del figlio adottivo e' necessario anche il consenso dell'adottante».
[6]L'art. 67 e' cosi' modificato:
[7]«Qualora sia negato il consenso, il matrimonio puo', per gravi motivi, essere autorizzato dal procuratore generale presso la Corte di appello».
Testo in vigore dal 8 giugno 1929 al 18 maggio 1939
