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I Consorzi comunque costituiti ai sensi della presente legge, ad eccezione dei Consorzi costituiti per il miglioramento e l'incremento delle coltivazioni di cui al successivo titolo III, hanno il diritto di imporre, con le modalita' che verranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, una contribuzione annua da un minimo di L. 0,25 ad un massimo di L. 0,50 per ettaro ai singoli consorziati compresi nelle rispettive circoscrizioni, per le spese generali di amministrazione.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 10 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art14 · fonte del testo