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I Consorzi per la difesa della vite costituiti a norma del comma b) del precedente art. 11 assumeranno la denominazione di Consorzi per la viticoltura, avranno la durata illimitata, circoscrizione provinciale e sede nel capoluogo della Provincia. Detti Consorzi, oltre agli scopi di cui all'art. 13 e al successivo art. 18, hanno anche il compito di provvedere alla istituzione e gestione di vivai di viti resistenti alla fillossera, per favorire la ricostituzione dei vigneti da questa invasi o distrutti e l'impianto di nuovi vigneti resistenti. I Consorzi per la viticoltura, esistenti in dipendenza dell'articolo 13 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, hanno gli stessi scopi di cui ai precedenti commi e sono assoggettati a tutte le disposizioni fissate dalla presente legge per i costituendi Consorzi per la viticoltura. Ai Consorzi per la viticoltura il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' fornire gratuitamente talee per l'impianto delle vigne a piante madri di viti americane resistenti. La contribuzione annua per i Consorzi per la viticoltura e' corrisposta dai singoli consorziati nella misura da stabilirsi dalla Commissione amministratrice entro il limite massimo di L. 2 e di L. 1 rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato o di terreno vitato non specializzato considerato anche in appezzamenti separati. Detta contribuzione potra' essere elevata rispettivamente fino ad un massimo di L. 5 e L. 2,50 previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, quando sia giustificata dall'intensificazione dell'attivita' economica di ciascun Consorzio. Per la frazione di ettaro la contribuzione sara' intera per frazioni superiori a mezzo ettaro e della meta' per i vigneti specializzati da un quarto di ettaro fino a mezzo ettaro. Le superfici inferiori al quarto di ettaro di vigneto specializzato e a mezzo ettaro di terreno vitato non specializzato sono esenti dalla contribuzione.
Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936
