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((I consorzi per la difesa della vite costituiti a norma della lettera b) del precedente articolo 11 assumono la denominazione di consorzi per la viticoltura, hanno durata illimitata e circoscrizione provinciale o interprovinciale. La sede dei consorzi provinciali e' nel capoluogo della provincia. Quella dei consorzi interprovinciali e' stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. sentito il comitato per la difesa contro le malattie delle piante)). Detti Consorzi, oltre agli scopi di cui all'art. 13 e al successivo art. 18, hanno anche il compito di provvedere alla istituzione e gestione di vivai di viti resistenti alla fillossera, per favorire la ricostituzione dei vigneti da questa invasi o distrutti e l'impianto di nuovi vigneti resistenti. I Consorzi per la viticoltura, esistenti in dipendenza dell'articolo 13 della legge 3 gennaio 1929, n. 94, hanno gli stessi scopi di cui ai precedenti commi e sono assoggettati a tutte le disposizioni fissate dalla presente legge per i costituendi Consorzi per la viticoltura. Ai Consorzi per la viticoltura il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' fornire gratuitamente talee per l'impianto delle vigne a piante madri di viti americane resistenti. La contribuzione annua per i Consorzi per la viticoltura e' corrisposta dai singoli consorziati nella misura da stabilirsi dalla Commissione amministratrice entro il limite massimo di L. 2 e di L. 1 rispettivamente per ogni ettaro di vigneto specializzato o di terreno vitato non specializzato considerato anche in appezzamenti separati. Detta contribuzione potra' essere elevata rispettivamente fino ad un massimo di L. 5 e L. 2,50 previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, quando sia giustificata dall'intensificazione dell'attivita' economica di ciascun Consorzio. Per la frazione di ettaro la contribuzione sara' intera per frazioni superiori a mezzo ettaro e della meta' per i vigneti specializzati da un quarto di ettaro fino a mezzo ettaro. Le superfici inferiori al quarto di ettaro di vigneto specializzato e a mezzo ettaro di terreno vitato non specializzato sono esenti dalla contribuzione.

Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 18 luglio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1936

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936. 16 parole tolte, 48 parole aggiunte.

I tolto: Consorzi aggiunto: consorzi per la difesa della vite costituiti a norma tolto: del comma aggiunto: della lettera b) del precedente tolto: art. 11 assumeranno aggiunto: articolo 11 assumono la denominazione di tolto: Consorzi aggiunto: consorzi per la viticoltura, tolto: avranno la durata illimitata, circoscrizione provinciale e sede aggiunto: hanno durata illimitata e circoscrizione provinciale o interprovinciale. La sede dei consorzi provinciali e' nel capoluogo della tolto: Provincia aggiunto: provincia. Quella dei consorzi interprovinciali e' stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. sentito il comitato per la difesa contro le malattie delle piante. Detti Consorzi, oltre agli scopi di cui all'art. 13 e al successivo art. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art15 · fonte del testo