Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

I Consorzi volontari riconosciuti e quelli obbligatori comunque costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. La Commissione amministratrice e' costituita, oltre che dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cinque membri designati tra i maggiori interessati al Consorzio dalle organizzazioni sindacali dell'agricoltura, competenti nel territorio, nella proporzione di tre per i datori di lavoro, uno per i prestatori d'opera e uno per i tecnici agricoli. Sono membri di diritto con voto consultivo i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione esistenti nella Provincia, che siano specializzati nella coltura per la quale e' costituito il Consorzio. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nominera' il presidente della detta Commissione, scegliendolo tra i membri appartenenti alla categoria dei datori di lavoro. La nomina delle Commissioni amministratrici per i Consorzi comunali ed intercomunali, di cui all'art. 10, puo', con le predette modalita' di disegnazione, essere, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, demandata al prefetto. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La gestione consortile e' sottoposta a controllo di uno o piu' revisori di conti, la cui nomina sara' disposta in conformita' delle norme che saranno prescritte dal regolamento di cui all'art. 4.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art24 · fonte del testo