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((I Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. La Commissione amministratrice e' composta:

  • a)dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;
  • b)dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o, nel caso di Consorzi interprovinciali, dai capi degli Ispettorati dell'agricoltura delle province in cui si estende il comprensorio del Consorzio;
  • c)da tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;
  • d)da tre rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;
  • e)da tre rappresentanti dei mezzadri o coloni interessati alla attivita' del Consorzio;
  • f)da due tecnici agricoli scelti fra quelli designati, uno dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e l'altro dal Collegio dei periti agrari della, provincia in cui ha sede il Consorzio. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' nominare un maggior numero di rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e), quando si tratta di Consorzi interprovinciali. Sono altresi' membri della Commissione, con voto consultivo, i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria esistenti nella provincia o nelle province in cui opera il Consorzio e specializzati in entomologia od in fitopatologia o nelle colture per la cui difesa il Consorzio e' istituito. I componenti alle lettere c), d) ed e) sono scelti fra i designati dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei gruppi interessati. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il presidente ed il vice-presidente della Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra i componenti di cui alle lettere c), d) ed e))).

Testo in vigore dal 10 settembre 1960 al 8 novembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1936 al 10 settembre 1960. 233 parole tolte, 214 parole aggiunte in 7 capoversi.

I Consorzi tolto: volontari riconosciuti e quelli obbligatori comunque aggiunto: obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e aggiunto: per le foreste. La tolto: commissione amministratrice e' costituita aggiunto: Commissione amministratrice e' composta:

a) dal aggiunto: direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

aggiunto: b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricolturatolto: , o, nel caso di tolto: consorzio interprovinciale aggiunto: Consorzi interprovinciali, dai capi degli Ispettorati tolto: delle provincie consorziate che seno indicati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste aggiunto: dell'agricoltura delle province in cui si estende il comprensorio del Consorzio;

aggiunto: c) da tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

tolto: b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, designati, fra gli interessati al consorzio, dalla Confederazione fascista degli agricoltoriaggiunto: d) da tre rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

tolto: c) da due rappresentanti dei lavoratori, designati fra gli interessati al consorzio, della Confederazione fascista dei lavoratori della agricolturaaggiunto: e) da tre rappresentanti dei mezzadri o coloni interessati alla attivita' del Consorzio;

tolto: d) da un rappresentante dei tecnici agricoli, designato dal Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoliaggiunto: f) da due tecnici agricoli scelti fra quelli designati, uno dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e l'altro dal Collegio dei periti agrari della, provincia in cui ha sede il Consorzio. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' nominare un maggior numero di rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e), quando si tratta di Consorzi interprovinciali. Sono altresi' membri della tolto: commissione aggiunto: Commissione, con voto consultivo, i direttori degli tolto: istituti aggiunto: Istituti di ricerca e di sperimentazione aggiunto: agraria esistenti nella provincia o nelle tolto: provincie, che siano specializzati nella coltura per la quale il consorzio e' costituito aggiunto: province in cui opera il Consorzio e specializzati in entomologia od in fitopatologia o nelle colture per la cui difesa il Consorzio e' istituito. I componenti alle lettere c), d) ed e) sono scelti fra i designati dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei gruppi interessati. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il presidente tolto: e il vicepresidente della commissione sono nominati con decreto del aggiunto: ed il vice-presidente della Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e tolto: le foreste fra i rappresentanti di cui alla lettera b) il primo, tra i rappresentanti di cui alla lettera c) il secondo; Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di aumentare il numero dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) quando trattasi di consorzi interprovinciali. La nomina delle Commissioni amministratrici per i Consorzi comunali ed intercomunali, di cui all'art. 10, puo', con le predette modalita' di disegnazione, essere, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, demandata al prefetto. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La gestione consortile e' sottoposta a controllo di uno o piu' revisori di conti, la cui nomina sara' disposta in conformita' delle norme che saranno prescritte dal regolamento di cui all'art. 4 aggiunto: per le foreste tra i componenti di cui alle lettere c), d) ed e).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art24 · fonte del testo