Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1936 al 10 settembre 1960. Leggi il testo vigente →

I Consorzi volontari riconosciuti e quelli obbligatori comunque costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. ((La commissione amministratrice e' costituita:

  • a)dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, o, nel caso di consorzio interprovinciale, dai capi degli Ispettorati delle provincie consorziate che seno indicati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
  • b)da due rappresentanti dei datori di lavoro, designati, fra gli interessati al consorzio, dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
  • c)da due rappresentanti dei lavoratori, designati fra gli interessati al consorzio, della Confederazione fascista dei lavoratori della agricoltura;
  • d)da un rappresentante dei tecnici agricoli, designato dal Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli. Sono altresi' membri della commissione, con voto consultivo, i direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione esistenti nella provincia o nelle provincie, che siano specializzati nella coltura per la quale il consorzio e' costituito. Il presidente e il vice presidente della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste fra i rappresentanti di cui alla lettera b) il primo, tra i rappresentanti di cui alla lettera c) il secondo; Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di aumentare il numero dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) quando trattasi di consorzi interprovinciali)). La nomina delle Commissioni amministratrici per i Consorzi comunali ed intercomunali, di cui all'art. 10, puo', con le predette modalita' di disegnazione, essere, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, demandata al prefetto. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La gestione consortile e' sottoposta a controllo di uno o piu' revisori di conti, la cui nomina sara' disposta in conformita' delle norme che saranno prescritte dal regolamento di cui all'art. 4.

Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 10 settembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1936

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 22 agosto 1936. 80 parole tolte, 154 parole aggiunte in 5 capoversi.

I Consorzi volontari riconosciuti e quelli obbligatori comunque costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. La tolto: Commissione aggiunto: commissione amministratrice e' costituitatolto: , oltre che dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cinque membri designati tra i maggiori interessati al Consorzio dalle organizzazioni sindacali dell'agricoltura, competenti nel territorio, nella proporzione di tre per i datori di lavoro, uno per i prestatori d'opera e uno per iaggiunto: :

aggiunto: a) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, o, nel caso di consorzio interprovinciale, dai capi degli Ispettorati delle provincie consorziate che seno indicati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

aggiunto: b) da due rappresentanti dei datori di lavoro, designati, fra gli interessati al consorzio, dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

aggiunto: c) da due rappresentanti dei lavoratori, designati fra gli interessati al consorzio, della Confederazione fascista dei lavoratori della agricoltura;

aggiunto: d) da un rappresentante dei tecnici agricoli, designato dal Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli. Sono tolto: membri di diritto aggiunto: altresi' membri della commissione, con voto consultivoaggiunto: , i direttori degli tolto: Istituti aggiunto: istituti di ricerca e di sperimentazione esistenti nella tolto: Provincia aggiunto: provincia o nelle provincie, che siano specializzati nella coltura per la quale tolto: e' costituito il Consorzio. Il aggiunto: il consorzio e' costituito. Il presidente e il vice presidente della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste tolto: nominera' il presidente della detta Commissione, scegliendolo tra i membri appartenenti alla categoria dei datori di lavoro aggiunto: fra i rappresentanti di cui alla lettera b) il primo, tra i rappresentanti di cui alla lettera c) il secondo; Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di aumentare il numero dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) quando trattasi di consorzi interprovinciali. La nomina delle Commissioni amministratrici per i Consorzi comunali ed intercomunali, di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art24 · fonte del testo