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I Consorzi volontari riconosciuti e quelli obbligatori comunque costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. ((La commissione amministratrice e' costituita:
- a)dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, o, nel caso di consorzio interprovinciale, dai capi degli Ispettorati delle provincie consorziate che seno indicati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
- b)da due rappresentanti dei datori di lavoro, designati, fra gli interessati al consorzio, dalla Confederazione fascista degli agricoltori;
- c)da due rappresentanti dei lavoratori, designati fra gli interessati al consorzio, della Confederazione fascista dei lavoratori della agricoltura;
- d)da un rappresentante dei tecnici agricoli, designato dal Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli. Sono altresi' membri della commissione, con voto consultivo, i direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione esistenti nella provincia o nelle provincie, che siano specializzati nella coltura per la quale il consorzio e' costituito. Il presidente e il vice presidente della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste fra i rappresentanti di cui alla lettera b) il primo, tra i rappresentanti di cui alla lettera c) il secondo; Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di aumentare il numero dei rappresentanti di cui alle lettere b) e c) quando trattasi di consorzi interprovinciali)). La nomina delle Commissioni amministratrici per i Consorzi comunali ed intercomunali, di cui all'art. 10, puo', con le predette modalita' di disegnazione, essere, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, demandata al prefetto. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La gestione consortile e' sottoposta a controllo di uno o piu' revisori di conti, la cui nomina sara' disposta in conformita' delle norme che saranno prescritte dal regolamento di cui all'art. 4.
Testo in vigore dal 22 agosto 1936 al 10 settembre 1960
