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In caso di cessazione del Consorzio, i residui della gestione ed ogni altra attivita' saranno devoluti, se trattasi di Consorzio volontario riconosciuto, ai partecipanti in ragione dell'importo delle contribuzioni da ciascuno versate, e, se trattasi di Consorzi obbligatori, al Consiglio provinciale dell'economia, che e' tenuto ad impiegarli in iniziative volte all'incremento dell'agricoltura.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art33 · fonte del testo