Art. 12 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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Agli ispettori nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello del dirigente generale di livello C. Agli ispettori nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di dirigente generale di livello C, e' attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo non pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico del dirigente generale di livello C e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo. In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli ispettori una speciale indennita' di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C. L'indennita' e' corrisposta anche sulla tredicesima mensilita'. La stessa indennita' compete ai direttori generali del Ministero delle finanze ed all'ufficiale superiore della guardia di finanza che compongono il comitato di coordinamento. Al servizio sono addetti non piu' di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una meta' tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra meta' alla carriera di concetto della stessa Amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennita' di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412. Nell'esercizio di attivita' di verifica indicate nelle lettere b) e c) del secondo comma dell'articolo 9 ciascun ispettore puo' richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza collocati dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze. L'ispettore nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione. Per l'anno 1980 lo stanziamento a favore del servizio centrale degli ispettori tributari e' determinato in lire 7 miliardi.
Testo in vigore dal 28 aprile 1980 al 14 aprile 1987
