Art. 12 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107)). La stessa indennita' compete ai soggetti di cui all'articolo 11, non appartenenti al servizio. Al servizio sono addetti non piu' di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una meta' tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra meta' alla carriera di concetto della stessa Amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennita' di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 1998, N. 361.
Testo in vigore dal 25 aprile 2001 al 25 giugno 2008
