Art. 12 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107
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((Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico del dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, e' attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.)) In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli ((esperti)) una speciale indennita' di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C. L'indennita' e' corrisposta anche sulla tredicesima mensilita'. ((La stessa indennita' compete ai soggetti di cui all'articolo 11, non appartenenti al servizio.)) Al servizio sono addetti non piu' di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una meta' tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra meta' alla carriera di concetto della stessa Amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennita' di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennita' integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412. Nell'esercizio di attivita' di verifica indicate nelle lettere b) e c) del secondo comma dell'articolo 9 ciascun ((esperto)) puo' richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza collocati dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze. L'((esperto)) nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 1998, N. 361)).
Testo in vigore dal 31 ottobre 1998 al 25 aprile 2001
