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Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalita' stabilite dai rispettivi consigli. La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.
Testo in vigore dal 16 luglio 1982 al 24 luglio 2012
