Art. 2 — Procedure
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Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:
- a)individua e propone all'autorita' di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, quelli aventi carattere di assoluta urgenza;
- b)formula proposte all'autorita' di bacino relativamente agli stralci di cui all'articolo 3;
- c)elabora la proposta di piano di cui all'articolo 5. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po di cui all'articolo 3 e il piano di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione.
Testo in vigore dal 5 maggio 1990 al 1 gennaio 2006
