Art. 4 — Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie)
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Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n.28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Testo in vigore dal 14 maggio 1998 al 18 maggio 1999
