Art. 1 — Posti disponibili per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione)
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L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, e' abrogato. Le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero di posti da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze impreviste dell'anno precedente. Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti sono ripartiti:
- a)per quattro decimi ai vincitori del concorso;
- b)per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio;
- c)per due decimi ai magistrati promovibili per merito, parimenti in seguito allo scrutinio. Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio. Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui e' indetto il concorso. I posti indicati nel terzo e quarto comma, non coperti, si aggiungono ai posti vacanti dell'anno successivo da ripartire secondo le disposizioni dei predetti commi.
Testo in vigore dal 5 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010
