Art. 2 — Sostituzione negli incarichi conferiti da privati
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Qualora il professionista sia sostituito nell'espletamento di un incarico conferitogli da un privato, perche' in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, l'Associazione sindacale di categoria, qualora entrambi i professionisti appartengano alla stessa categoria, oppure quella che sara' designata dal presidente della superiore Confederazione, qualora i professionisti appartengano a categorie diverse, in mancanza di accordo tra i professionisti, stabilisce con provvedimento non soggetto ad impugnazione in quale misura debba essere fra essi ripartito il compenso dovuto dal privato.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
