Art. 3 — Sospensione dei procedimenti disciplinari in confronto di professionisti
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. 82 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I procedimenti disciplinari sono sospesi in confronto dei professionisti i quali si trovano in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate.
tolto: Possono inoltre essere sospesi i procedimenti disciplinari dei quali si rende impossibile il regolare svolgimento.
tolto: La sospensione e' disposta con provvedimento del presidente dell'organo che procede, ed e' revocata quando vengono a cessare le ragioni che l'hanno determinata.
tolto: I termini procedurali e la prescrizione dell'azione disciplinare restano sospesi fino alla revoca della sospensione del procedimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1349~art3 · fonte del testo