Art. 4 — Archiviazione degli atti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando esistono prove evidenti che il professionista in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito dello Forze armate non ha commesso il fatto o che questo non sussiste o non riveste gli estremi di infrazione disciplinare, il presidente dell'organo competente dispone l'archiviazione degli atti.
[2]Il provvedimento del presidente e' comunicato al procuratore del Re, e se riguarda sanitari, anche al prefetto, i quali possono chiedere che, cessato il servizio, si proceda in via disciplinare.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
