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[1]Quando esistono prove evidenti che il professionista in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito dello Forze armate non ha commesso il fatto o che questo non sussiste o non riveste gli estremi di infrazione disciplinare, il presidente dell'organo competente dispone l'archiviazione degli atti.

[2]Il provvedimento del presidente e' comunicato al procuratore del Re, e se riguarda sanitari, anche al prefetto, i quali possono chiedere che, cessato il servizio, si proceda in via disciplinare.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1349~art4 · fonte del testo