Art. 7 — Nomina dei sindaci provvisori
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[1]I sindaci provvisori sono nominati secondo le norme dell'ultimo capoverso dell'art. 183 del Codice di commercio.
[2]I sindaci revisori dei conti o iscritti negli albi professionali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937-XV, n. 517, sono sostituiti in via provvisoria dai sindaci supplenti rispettivamente revisori dei conti o iscritti negli albi professionali, anche se non siano i piu' anziani di eta'.
[3]Non essendovi tra i sindaci supplenti alcun revisore dei conti od iscritto negli albi professionali, la nomina e' fatta dai sindaci rimasti, rispettivamente fra i revisori dei conti o fra gli iscritti negli albi professionali ed ha effetto fino alla convocazione dell'assemblea generale.
[4]Il presidente del Collegio sindacale che sia revisore dei conti e' sostituito sino alla prossima assemblea dal piu' anziano in ordine di nomina dei revisori dei conti che facciano parte del Collegio stesso, e, nel caso di pari anzianita' di nomina, dal piu' anziano di eta' fra loro.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
