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Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernenti l'autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti o istituti, indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitoli dati a mutuo, gia' prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad avere efficacia dal 1 gennaio 1950 fino al 1 gennaio 1955, con la seguente modificazione al secondo comma dell'art. 1 del decreto medesimo: "La misura del diritto di contingenza non potra', aggiunta al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare gli importi sottoindicati per ogni cento lire di capitale originariamente mutuato: lire 1,50, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1950 al 1 gennaio 1951; lire 1,40, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1952; lire 1,30, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1952 al 1 gennaio 1953; lire 1,20, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1953 al 1 gennaio 1954; lire 1,10, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1954 al 1 gennaio 1955".

Testo in vigore dal 3 luglio 1950 al 9 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-06-09;393~artunico · fonte del testo