I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. 1 Gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall'articolo 3 della presente legge in esecuzione di provvedimenti giudiziali passati in giudicato, che hanno pronunciato su domande fondate sull'applicazione dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' sulle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della presente legge, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennita' di buonuscita.2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 7- 10 aprile 1987, n. 123 (in G.U. 15/04/1987, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425.

L. 24 dicembre 1993 n. 537

2

La L. 24 dicembre 1993 n. 537 ha disposto (con l'art. 3) che "l'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorche' collocato a riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e' effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza".

Testo vigente dal 1 gennaio 1994

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 123/1987

    Ha colpito questo articolo
    10 aprile 1987

    La legge n. 425 del 1984, escludendo che gli aumenti periodici e l'indennita` di rischio siano estensibili, in base al diritto previgente, ai magistrati di tutte le carriere, introduce - in via di interpretazione autentica, opposta a quella accolta dai giudici amministrativi - uno 'ius superveniens' non satisfattivo delle pretese degli interessati. In tale contesto, la norma processuale che dispone l'estinzione 'ex officiò dei processi pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato, viola il diritto del cittadino ad ottenere una pronuncia di merito senza onerose reiterazioni, in quanto preclude al giudice di interpretare lo 'ius superveniens' per decidere nel merito la controversia pendente. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 10, comma primo, della L. 6 agosto 1984 n. 425.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 107 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 469/1992

    Questione infondata
    19 novembre 1992

    Questione già dichiarata infondata sia sul rilievo della generale finalità perequativa attraverso l'intervento del legislatore, sia, in particolare, in ragione della idoneità del sistema di riassorbimento ad evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge, a fortiori, quando, come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi. - V. S. n. 413/1988, O. nn. 501/1991 e 253/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 253/1992

    Questione infondata
    3 giugno 1992

    Questione già dichiarata infondata sia sul rilievo della generale finalità perequativa perseguita attraverso l'intervento del legislatore, sia, in particolare, in ragione della idoneità del sistema di riassorbimento ad evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge, a fortiori, quando, come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi. - v. S. n. 413/1988 e O. n. 501/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Rinviano a questo articolo

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