I giudizi pendenti in qualsiasi stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge, originati o conseguenti a domanda fondata sull'applicazione delle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della legge stessa, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. 1 Gli importi a qualsiasi titolo erogati o da erogare al personale previsto dall'articolo 3 della presente legge in esecuzione di provvedimenti giudiziali passati in giudicato, che hanno pronunciato su domande fondate sull'applicazione dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' sulle disposizioni richiamate negli articoli 8 e 9 della presente legge, rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con la normale progressione economica e nelle funzioni, ed inoltre, se necessario, operando le conseguenti detrazioni a conguaglio a carico dell'indennita' di buonuscita.2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 7- 10 aprile 1987, n. 123 (in G.U. 15/04/1987, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425.
L. 24 dicembre 1993 n. 537
2La L. 24 dicembre 1993 n. 537 ha disposto (con l'art. 3) che "l'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorche' collocato a riposo in data anteriore al 1 luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e' effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza".
Testo vigente dal 1 gennaio 1994
