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La costituzione di un Consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo precedente puo' essere disposta quando risulti:

  • a)che essa sia richiesta da tanti interessati che rappresentino il 70 per cento del numero complessivo delle imprese e il 70 per cento della produzione media effettiva dell'ultimo triennio ovvero, in mancanza del numero suddetto di imprese, rappresentino l'85 per cento della produzione. Per l'istituzione di Consorzi tra produttori agricoli e' sufficiente che la richiesta sia fatta da tanti produttori che rappresentino il 70 per cento della produzione;
  • b)che il Governo, sentito il parere della Corporazione competente e delle altre che vi abbiano interesse, ritenga la costituzione del Consorzio obbligatorio rispondente alle esigenze della economia generale del Paese, in quanto sia diretta a conseguire una piu' razionale organizzazione tecnica ed economica della produzione.

Testo in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-06-16;834~art2 · fonte del testo