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Qualora nel ramo di produzione, cui si riferisce un determinato Consorzio obbligatorio, esistano aziende appartenenti allo Stato o nelle quali lo Stato possegga il 50 per cento del capitale azionario, il Governo, ove non disponga che tali aziende facciano parte del Consorzio, promuove le opportune intese per coordinare la loro attivita' con l'azione del Consorzio.
Testo in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009
