Art. 36 — Personale a contratto degli enti di ricerca
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Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facolta' di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera con contratto a termine di durata non superiore ai cinque anni. In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma e' consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato. Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato nei ruoli organici, purche' in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente e' valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio. Il personale predetto che, pur dichiarato meritevole, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, e' trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente e' valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio. Sono abrogati l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e l'articolo 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240.
Testo in vigore dal 2 aprile 1975 al 3 novembre 1976
