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Nelle more del realizzo dei crediti di cui all'art 3 della citata legge 18 aprile 1950; n. 258, e nei limiti dell'importo di 40 miliardi destinato alle operazioni di cui alla presente legge, il Mediocredito potra' utilizzare, in via transitoria, altre sue disponibilita' finanziarie ovvero potra' contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro Istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso puo' cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero puo' costituirli in pegno; puo' inoltre costituire in ulteriore pegno gli effetti ricevuti a garanzia delle anticipazioni di cui alla lettera b) dell'art. 20; esso puo' infine cedere o costituire in pegno i crediti verso il Tesoro dello Stato di cui all'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258. Rimangono ferme, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 5 gennaio 1958

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