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Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il commercio estero, per gli affari esteri e per il bilancio, sentito il Comitato di cui allo articolo 24, sono determinati i limiti minimi e massimi dei premi annui di assicurazione e riassicurazione, i termini costitutivi di sinistro, i limiti entro cui le variazioni di costi sono indennizzabili, nonche' la durata e le quote massime delle garanzie assumibili in assicurazione ed in riassicurazione ai sensi dei titoli I e II della presente legge.
Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977
