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Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 32 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 24 la cui composizione e' ridotta come appresso: il presidente o il vice-presidente del Comitato; un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute; un rappresentante della Corte dei conti; un rappresentante del Mediocredito centrale; un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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