L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti, a breve termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'estero, di studi e di progettazioni, nonche' dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

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La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art4 · fonte su Normattiva