L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti, a breve termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'estero, di studi e di progettazioni, nonche' dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
