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I premi di assicurazione e di riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui agli articoli 1, 2, 4, 8, 12 e 15 sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e sempreche' l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 24. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonche' dalla formalita' della registrazione, tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno e il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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