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Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma della lettera d) dell'articolo 1, della lettera e) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 sono quelle relative ai rischi di insolvenza dei debitori esteri, risultante:

  • 1)per l'insolvenza di diritto:
  • a)dalla dichiarazione di fallimento del debitore o da ammissione alla procedura di concordato preventivo oppure da un atto giudiziario avente la medesima portata; oppure
  • b)dalla conclusione di un concordato extra-giudiziario opponibile dal debitore a tutti i suoi creditori;
  • 2)per l'insolvenza di fatto:
  • a)dall'accertamento, per atto di sequestro, pignoramento o analogo atto di pubblico ufficiale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive; oppure
  • b)dalla dimostrazione all'assicuratore da parte dell'assicurato che la situazione del debitore e' tale che un pagamento anche parziale e' improbabile e che una esecuzione forzata, anche di tipo concorsuale, puo' prevedersi di risultato trascurabile, in rapporto all'ammontare delle spese giudiziarie da sostenere; oppure
  • c)in ogni caso, dal ritardo del pagamento alla scadenza del termine costitutivo del sinistro, non dovuto a inadempienza contrattuale.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art7 · fonte su Normattiva