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L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, modificato dal secondo comma, dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, e' sostituito dal seguente: "A coloro che rimpatriano dopo il 30 giugno 1962 e' consentita, per la durata di giorni quindici e in attesa della corresponsione del premio di primo stabilimento, una sosta in apposito centro di smistamento. In esso detti rimpatriati beneficeranno dell'alloggio e del vitto confezionato, in sostituzione della razione-viveri in contanti e del sussidio giornaliero previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 4 marzo 1952, n. 137".

Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 16 dicembre 1964

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;319~art1 · fonte del testo