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L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, modificato dal secondo comma, dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, e' sostituito dal seguente: "A coloro che rimpatriano dopo il 30 giugno 1962 e' consentita, per la durata di giorni quindici e in attesa della corresponsione del premio di primo stabilimento, una sosta in apposito centro di smistamento. In esso detti rimpatriati beneficeranno dell'alloggio e del vitto confezionato, in sostituzione della razione-viveri in contanti e del sussidio giornaliero previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 4 marzo 1952, n. 137". 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 novembre 1964, n. 1225
1La L. 10 novembre 1964, n. 1225 ha disposto (con l'art. 3) che "La durata della sosta nei centri di smistamento, consentita dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, numero 319, e' stabilita in sessanta giorni".
Testo in vigore dal 16 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
