Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 12 ottobre 1913 al 22 dicembre 2008. 154 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari, guide o con pubblicazioni di ogni genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie e indicazioni di tale natura stampate all'estero, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa daL. 100 a L. 1000.
tolto: E' punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque, a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri o clandestinamente sulla nave.
tolto: Le circolari e gli annunzi di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocita' dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio di andata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art17 · fonte del testo