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[1]((Ferma la disposizione dell'art. 416 del Codice penale, chiunque a fine di lucro eccita ad emigrare e chiunque con manifesti, circolari, guide o con pubblicazioni di ogni genere concernenti l'emigrazione diffonde notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie e indicazioni di tale natura stampate all'estero, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 100 a L. 1000.
[2]E' punito a norma dell'art. 416 del Codice penale chiunque, a fine di lucro, ingannando un cittadino con l'addurre fatti insussistenti o col dare false notizie, lo avvii a paesi esteri diversi da quelli dove intendeva recarsi, o lo induca a prendere imbarco in porti esteri o clandestinamente sulla nave)).
[3]Le circolari e gli annunzi di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocita' dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio di andata.
Testo in vigore dal 12 ottobre 1913 al 22 dicembre 2008
