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[1]E' vietato al vettore e ai suoi rappresentanti di eccitare pubblicamente ad emigrare.

[2]Ferma la disposizione dell'articolo 416 del Codice penale, chiunque con manifesti, circolari o guide concernenti l'emigrazione, pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o diffonde nel Regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all'estero, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.

[3]Le circolari e gli annunzi di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocita' dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio di andata.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 12 ottobre 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art17 · fonte del testo

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