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[1]Il Ministro degli Affari Esteri, d'accordo col Ministro dell'Interno, potra' permettere, imponendo condizioni speciali, che un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorra per eseguire all'estero un determinato lavoro, o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi; purche' il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'articolo 6, si valga, per il trasporto, dell'opera d'un vettore patentato, e questi paghi la tassa prescritta dall'articolo 28.

[2]Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, il Ministro degli Affari Esteri potra' permettere, sotto la osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualita' di vettore di emigranti.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1901 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-01-31;23~art18 · fonte del testo

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