Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1985 al 25 febbraio 1994. Leggi il testo vigente →
Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.
Testo in vigore dal 19 aprile 1985 al 25 febbraio 1994
