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Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verra' corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti. Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2. La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni e' devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalita' previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16. Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, prevista dal precedente primo comma, saranno detratte le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto. L'indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in ordine alla quantificazione del danno, sara' liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi gia' residenti nello stesso comune del richiedente. Sono valide le domande gia' presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle gia' prodotte potranno venire presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono altresi' valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilita' ai sensi dell'accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'articolo 4 del trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte.

Testo in vigore dal 19 aprile 1985 al 25 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1985-04-05;135~art8 · fonte su Normattiva