Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1954 al 22 dicembre 2008. 189 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Qualora, per particolari circostanze locali, il derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti concernenti la distanza dalla costa, le modalita' di impiego, i tempi e gli strumenti di pesca o l'attuare nuove norme possa fare realizzare aumento produttivo in una zona senza che cio' porti danno al patrimonio ittico e alla possibilita' di altri mestieri ivi esercitati, le Amministrazioni provinciali, con deliberazione della Giunta, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura, possono consentire per il territorio di loro circoscrizione tali deroghe o nuove norme temporanee. Il Ministro per la marina mercantile puo' con suo decreto emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Amministrazioni provinciali, a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.

tolto: I provvedimenti che dovessero ridurre le distanze dalla costa per certi tipi di armamento, a tali distanze obbligati, non potranno influire sulla posizione delle unita' nei riguardi della applicabilita' delle leggi e regolamenti riguardanti le varie assicurazioni a favore degli equipaggi.

tolto: Per le infrazioni alle predette deliberazioni, nei casi in cui esse importino limitazioni o condizioni, si applica l'ammenda da L. 1600 a L. 8000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-03-20;364~art1 · fonte del testo