Art. 3
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[1]Sono applicabili ai reati indicati negli articoli precedenti le disposizioni degli articoli 38, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n 1604, modificati dagli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485.
[2]Il secondo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e' sostituito dal seguente:
[3]«Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso: essi sono confiscati quando il loro uso e' vietato senza distinzione di tempo e di specie».
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 2008
