Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 2008. 147 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Al 1° comma dell'art. 7 ed al 2° comma dell'art. 83 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, sono sostituiti, rispettivamente, i commi che seguono:
tolto: Art. 7, comma 1°. - «E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando piu' della meta' della larghezza del corso d'acqua o della meta del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro».
tolto: Art. 33, comma 2°. - «Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-20;364~art4 · fonte del testo