Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 2008. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del testo unico medesimo, o riguardanti materia in esso disciplinata, coordinando le anzidette disposizioni fra loro ed, ove occorra, con le norme dei Codici penale e di procedura penale.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 20 marzo 1940-XVIII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - TASSINARI - HOST VENTURI
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-03-20;364~art5 · fonte del testo